Guida per conoscere i propri doveri prima che sia troppo tardi!
Il committente viene definito dal decreto legislativo n°81/2008, come
…soggetto per conto del quale l’intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione …
Assume automaticamente la funzione di committente chi (per esempio):
- da proprietario di una villetta, affida i lavori di tinteggiatura interna od esterna;
- da locatario di un appartamento, affida i lavori di rifacimento del bagno;
- da amministratore di condominio, affida i lavori di rifacimento del manto di copertura o di isolamento a cappotto dei muri;
- da titolare d’impresa, affida i lavori di sistemazione degli uffici o di ampliamento della zona produttiva del suo capannone aziendale;
- da proprietario di un lotto edificabile, affida i lavori di costruzione della sua nuova casa.
Essendo il committente colui che sottoscrive il contratto d’appalto con l’impresa, sostiene il costo dei lavori e costituisce il soggetto destinatario dell’opera, pensare che il committente non si debba occupare di quanto succede in cantiere in relazione alla salute ed alla sicurezza è sbagliato. Il committente a tale riguardo ha precise responsabilità penali ed amministrative attribuitegli dalla legislazione vigente.
La stipula di un contratto d’appalto con l’impresa o di un contratto d’opera con un lavoratore autonomo non è solo il frutto di una offerta economicamente vantaggiosa, ma prima di tutto il risultato di un basilare accertamento: che essi detengano le capacità organizzative, gli uomini, i mezzi e le attrezzature necessari per eseguire l’opera che si sta per commissionare.
Per questo motivo il committente deve VERIFICARE L’IDONEITÀ TECNICO-PROFESSIONALE DELLE IMPRESE ESECUTRICI E DEI LAVORATORI AUTONOMI.
Questa verifica precede la chiusura della contrattazione – cioè la firma del contratto – e viene effettuata principalmente attraverso il controllo della seguente documentazione:
PER LE IMPRESE
- Una dichiarazione con il nominativo dei soggetti dell’impresa affidataria, con le specifiche mansioni, incaricati all’obbligo di verifica delle condizioni di sicurezza sui lavori assegnati;
- il certificato della Camera di Commercio – C.C.I.A.A.;
- il documento che attesta il regolare versamento dei contributi assicurativi a favore degli operai – D.U.R.C.;
- il documento di valutazione dei rischi dell’impresa – D.V.R. – o per imprese con meno di 10 addetti una autocertificazione;
- una dichiarazione del datore di lavoro che l’impresa non è oggetto di provvedimenti di sospensione o interdizione dell’attività per fatti collegabili a violazioni in materia di sicurezza o di impiego di lavoro irregolare;
PER I LAVORATORI AUTONOMI
(soggetti privi di lavoratori subordinati)
- il certificato della Camera di Commercio –C.C.I.A.A.;
- il documento che attesta il regolare versamento dei propri contributi assicurativi – D.U.R.C.;
- una dichiarazione del lavoratore autonomo 12 ove si attesta che le macchine, attrezzature e opere provvisionali sono conformi alle disposizioni del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- l’elenco dei dispositivi di protezione individuale in dotazione.
Il committente richiede inoltre alle imprese esecutrici una dichiarazione sull’organico medio annuo dei dipendenti distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce effettuate all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle Casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo nazionale di lavoro applicato.
Cosa succede se il committente non verifica l’idoneità tecnico-professionale delle imprese e dei lavoratori autonomi?
Arresto da due a quattro mesi o ammenda da € 1.000 a € 4.800
Le tre regole d’oro per il committente
Tre principi essenziali per garantire la realizzazione dell’opera in sicurezza
- Se non si possiede una accettabile formazione tecnica in materia di edilizia e di sicurezza nei cantieri, è preferibile incaricare un Responsabile dei Lavori;
- Individuare la figura del coordinatore alla sicurezza, quando dovuta, non su una base puramente economica che privilegi “l’onorario più basso possibile”, ma sulla base di una comprovata esperienza e serietà professionale del soggetto;
- Per la gara d’appalto, prescegliere imprese di riconosciuta capacità tecnico-professionale, di cui sia nota la dedizione nella applicazione delle misure di sicurezza e salute dei lavoratori in cantiere.